Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di adempiere al mandato ricevuto – Obbligo di dare informazioni al cliente – Sussiste.

Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense il professionista che ometta più volte di adempiere ai mandati professionali per i quali abbia ricevuto un corrispettivo in forma di acconti, e non adempia all’obbligo di informazione ma dia informazioni false ai clienti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la pena della sospensione per mesi otto). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Danovi), sentenza del 13 settembre 1996, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 13 Settembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Novembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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