Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Notizie false al cliente sullo stato del procedimento – Illecito deontologico – Sussiste – Successivo risarcimento del danno al cliente – Scriminante – Ammissibilità – Non sussiste.

L’avvocato che ometta di adempiere l’incarico ricevuto, che dia false notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, e addirittura neghi la sussistenza del mandato professionale, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e del decoro dell’intera classe forense, neppure l’eventuale risarcimento del danno da parte del professionista potendo ritenersi sufficiente ad escludere detta responsabilità. (Nella specie è stata confermata la pena della sospensione per mesi tre). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Danovi), sentenza del 13 settembre 1996, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 Settembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Giugno 1987 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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