Le norme dettate per la regolamentazione delle elezioni forensi devono ritenersi di ordine pubblico, non derogabili; pertanto ogni professionista iscritto all’albo ha facoltà, a norma dell’art. 6 d.l. 382/44, di proporre reclamo avverso i risultati elettorali, anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico. (Accoglie ricorso e dichiara nulle le elezioni per il rinnovo del C.d.O. di Ancona, 25 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 26 Luglio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Gennaio 1996
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