Il rimedio della revocazione deve ammettersi in linea di principio contro ogni sentenza del giudice penale, quale il C.N.F., in tutti i procedimenti nei quali, in mancanza di norme particolari, trovano applicazione quelle del codice di procedura civile. Tale impugnazione per errore e per revocazione va però respinta quando l’errore denunciato non sussista, ovvero non abbia comunque avuto alcuna incidenza nella formazione del processo logico che ha condotto alla decisione impugnata. (Nella specie era stata erroneamente inflitta la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, ma il vero motivo per il quale il ricorso del professionista era stato rigettato era la insussistenza, in capo al ricorrente, del requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta ricorso per correzione della decisione C.N.F. n. 118/91, 26 settembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Quinzio), sentenza del 11 luglio 1996, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 11 Luglio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Settembre 1992
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