L’art. 38, 3º comma della legge professionale forense dispone che il procedimento è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Ben può dunque il C.d.O. deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 13 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Arle), sentenza del 24 maggio 1996, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 24 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 13 Giugno 1997 (sospensione)
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