Non è possibile consentire l’iscrizione all’albo (e se questa sia avvenuta la permanenza) quando il professionista richiedente abbia riportato una condanna penale per fatti continuativi di falso ideologico commesso in atto pubblico, vista anche la ripetitività e sistematicità degli episodi addebitati (nella specie il professionista in qualità di pubblico ufficiale aveva instaurato e consolidato, come risulta dalla sentenza penale di accertamento e condanna, una prassi che prevedeva la negoziazione dei debiti in scadenza, tendente ad escludere il rispetto dei termini per il protesto). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 24 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 27 Marzo 1995
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