Avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo c.d. amministrativa, disposta ex artt. 37 e 16 l.p.f., in sede di revisione degli albi e della constatata mancanza dei requisiti richiesti, è ammesso ricorso al C.N.F. nel termine perentorio di quindici giorni. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Ariano Irpino, 8-10 febbraio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 24 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 10 Febbraio 1994
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