La condotta privata del professionista deve essere sempre specchiatissima ed illibata e deve essere presa in esame ai fini disciplinari allorquando, per la gravità dei fatti, siano compromessi il decoro e la dignità dell’intera classe forense; pertanto commette infrazione disciplinare, punibile con la sospensione per mesi due, il professionista che colpisca con uno schiaffo il suo interlocutore a seguito di una animata discussione svoltasi nello studio professionale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 maggio 1992 – Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Di Benedetto), sentenza del 24 maggio 1996, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 24 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 27 Settembre 1993
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