Pone in essere un comportamento lesivo della probità e decoro dell’intera classe forense, il professionista che si renda autore materiale dell’alterazione di documenti e certificati amministrativi, anche se la falsificazione non ha avuto di mira il raggiungimento di un risultato diversamente non raggiungibile (nel caso di specie il praticante procuratore, che aveva falsificato l’indicazione posta su un certificato, ove lo avesse richiesto avrebbe avuto diritto di ottenere un nuovo certificato con l’indicazione desiderata: in ragione di questa circostanza è stata ritenuta congrua la sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 24 maggio 1996, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 24 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Marzo 1994 (sospensione)
0 Comment