Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento ed omesso versamento somme – Mancata prestazione di attività – Violazione dell’obbligo di informazione – Mancata restituzione di atti e documenti – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che ometta di svolgere l’incarico ricevuto, e di dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli; che non restituisca gli atti e i documenti relativi; che trattenga ingenti somme incassate in nome e per conto del cliente, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del prestigio e decoro dell’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione della sospensione per mesi otto, in luogo della cancellazione dall’albo professionale, anche in considerazione della, se pur tardiva, riparazione del professionista). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 febbraio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 15 maggio 1996, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 15 Maggio 1996 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Febbraio 1994 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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