È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 37/34, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso, avverso decisione C.O. di Bologna, 22 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Errico), sentenza del 15 maggio 1996, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 15 Maggio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Settembre 1993
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