Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito disciplinare – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.

L’avvocato che, nel reagire ad offese e provocazioni del cliente, non rispetti comunque la correttezza di linguaggio e comportamento pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica la esimente prevista dall’art. 599 c.p. (nella specie, anche in considerazione della reiterazione del comportamento già precedentemente riconosciuto come contrario ai doveri di correttezza e di probità, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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