Non è affetta da nullità la delibera di apertura del procedimento disciplinare mancante della firma del presidente o del segretario, se comunque le predette firme risultano apposte in calce al verbale della seduta in cui tale delibera venne adottata. (Rigetta ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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