Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, stabilito dall’art. 51 del r.d.l. 1578/33, non decorre, ex art. 2945 c.c., durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista, non essendo applicabile, in mancanza di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 c.p., sulla non prolungabilità dei termini di prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, oltre la metà. (Rigetta ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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