Le incompatibilità previste da norme regolanti settori diversi da quello forense, concernono lo status e l’inquadramento giuridico di altre figure professionali, ma non possono né ampliare né ridurre l’ambito delle incompatibilità previste per gli avvocati e procuratori dalla legge professionale forense. Pertanto al professionista ricercatore universitario, che si ricollega alla figura precedente dell’assistente universitario, deve applicarsi l’art. 3, comma IV, lett. a), r.d.l. 1578/33, che esclude i professori e gli assistenti universitari dalle ipotesi di incompatibilità previste dallo stesso articolo, consentendone l’iscrizione all’albo degli avvocati e procuratori. Ove poi il ricercatore universitario, pur avendo optato per il tempo pieno, mantenga l’iscrizione all’albo dei procuratori legali, e non provveda all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, come disposto dal d.p.r. n. 382/80, regolante il rapporto di impiego universitario, sarà passibile delle iniziative disciplinari da questo previste. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 15 maggio 1996, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 15 Maggio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Gennaio 1995
0 Comment