Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver presieduto il collegio arbitrale incaricato di risolvere il conflitto fra le due parti contrapposte, assuma la difesa degli interessi di una parte contro l’altra, anche se in buona fede (nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rietta ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 12 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Franco), sentenza del 15 maggio 1996, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 15 Maggio 1996 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 12 Ottobre 1994 (censura)
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