Il procedimento davanti al C.d.O. è regolato principalmente dalle norme del c.p.c., salva la applicazione di norme specifiche stabilite dalla legge professionale o di norme del c.p.p. richiamate dalle stesse norme professionali o regolanti istituti particolari della procedura penale; pertanto nulla disponendo la legge professionale, deve riconoscersi, ex art. 279 c.p.c., la facoltà al collegio giudicante di emettere ordinanze, anche di natura istruttoria, comportanti la riapertura del procedimento (nella specie il C.d.O. prima di ritirarsi in camera di consiglio ha riaperto il procedimento per ascoltare i testi della controparte giunti in ritardo per errore scusabile). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 7 maggio 1996, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 07 Maggio 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Giugno 1994 (avvertimento)
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