È pacifica la natura di ente pubblico di carattere economico delle Casse di risparmio istituite prima della legge 218/90 e d.l. 356/90, che le ha trasformate in S.p.a. Pertanto il professionista che, in quanto dipendente della Cassa di risparmio preposto all’ufficio legale ed assegnato in via esclusiva alla trattazione delle cause e degli affari legali della stessa, abbia maturato (nelle more del giudizio di accertamento), prima della trasformazione della Cassa in S.p.a., il diritto alla iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati e procuratori, può invocare l’applicabilità della normativa prevista dall’art. 3 legge 218/90 e chiedere la tutela dei diritti quesiti e quindi l’iscrizione nel suddetto elenco. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 novembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 22 aprile 1996, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 22 Aprile 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Novembre 1990
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