Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che, assunto l’incarico, non svolga alcuna attività giudiziale o stragiudiziale, ometta o dia false comunicazioni in ordine alla procedura affidata alle sue cure, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 9 aprile 1996, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 27 Maggio 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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