Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del consiglio dell’ordine territoriale, spetta solo al professionista iscritto ed al P.M. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 29 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 9 aprile 1996, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 09 Aprile 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 29 Novembre 1994
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