Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Mancata prestazione di attività – Omesse informazioni al collega – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che non espleti l’incarico affidatogli e dia notizie false in ordine all’andamento della procedura affidata alle sue cure; che quale procuratore domiciliatario di un collega ometta di dare a questo informazioni e di restituire atti e documenti; che, inoltre, richiesto di chiarimenti giustifichi il suo comportamento con notizie false, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta adeguata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 16 settembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 9 aprile 1996, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 16 Settembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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