Non è possibile per l’incolpato chiedere la ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine. Tale istituto, infatti, avendo natura personale ed individuale, non può che riguardare il singolo o i singoli consiglieri, e non può investire collettivamente un intero consiglio dell’ordine poiché, in tal modo, l’incolpato verrebbe sostratto alla valutazione del suo giudice naturale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 26 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 09 Aprile 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Maggio 1995
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