È valido il provvedimento disciplinare del C.d.O. anche se nella copia notificata all’interessato siano state omesse le firme del presidente e del segretario: rilevante è infatti che la firma sia stata apposta sull’originale e sia stata fatta la relativa dichiarazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 26 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 09 Aprile 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Maggio 1995
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