È inammissibile il ricorso inviato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 2 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 28 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 02 Maggio 1994
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