La legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto, ed in tale previsione non può farsi rientrare l’ipotesi di iscrizione del giudice conciliatore il quale, pur svolgendo funzioni identiche a quelle della magistratura ordinaria, non ha superato alcun esame per l’ammissione all’esercizio di tale funzione. Infatti, più che l’esercizio effettivo dell’attività, è la considerazione che l’esame da uditore giudiziario è equiparabile a quello di procuratore legale a rendere possibile l’iscrizione di diritto all’albo professionale forense di coloro che abbiano svolto attività di magistrato per almeno cinque anni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 29 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 28 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 29 Dicembre 1994
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