È requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo il possesso da parte del professionista della condotta specchiatissima ed illibata, ove pertanto tale requisito sia venuto meno in epoca precedente alla delibera di iscrizione stessa, il C.d.O. dovrà revocare tale provvedimento in applicazione dell’art. 16 della legge professionale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 28 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Maggio 1995
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