Il termine di 15 giorni previsto per la comunicazione all’interessato della delibera di revoca dell’iscrizione all’albo ha natura ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non determina la nullità del provvedimento. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 28 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Maggio 1995
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