L’avvocato che usi espressioni offensive e crei ingiustificati sospetti avverso altro collega, consigliere dell’ordine, pone in essere un comportamento deontologicamente sanzionabile, a nulla rilevando la eventuale presenza di circostanze equivoche, tali da indurlo in errore, che possono essere considerate ai soli fini della determinazione della sanzione (nella specie il C.d.O. ha ritenuto adeguata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Galati), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 28 Febbraio 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Giugno 1992 (avvertimento)
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