La delibera di ammissione agli albi, essendo provvedimento amministrativo, può essere oggetto di riesame e di annullamento, revoca o modifica, da parte dell’organo emanante o di un suo superiore gerarchico, quando risulti il difetto dei titoli e dei requisiti per i quali fu disposta l’iscrizione. Pertanto i suddetti poteri non possono essere esercitati da altro C.d.O., chiamato a valutare una domanda di trasferimento, che si pone come organo paritario e non gerarchicamente superiore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Galati), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Novembre 1994
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