È legittimo il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza disciplinare quando la stessa non sia motivata dalla presenza di un certificato medico che dichiari l’attuale impedimento a comparire, a nulla valendo l’utilizzazione di un certificato già utilizzato in una precedente udienza nella quale pure si era chiesto ed ottenuto un rinvio. È legittimo il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza disciplinare quando la stessa non sia motivata dalla presenza di un certificato medico che dichiari l’attuale impedimento a comparire, a nulla valendo l’utilizzazione di un certificato già utilizzato in una precedente udienza nella quale pure si era chiesto ed ottenuto un rinvio. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Lubrano), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 28 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Gennaio 1995
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