Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Parere di congruità della parcella espresso dal C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

La materia della congruità degli onorari esula dalla competenza del C.N.F.; pertanto il parere espresso dal C.d.O. su tale argomento può essere contestato dal professionista in sede civile davanti al giudice che sia investito del giudizio sulla misura e sull’esistenza del credito dell’avvocato nei confronti del cliente. (Dichiara inammisibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 21 Febbraio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 10 Dicembre 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment