Il professionista può esprimere il proprio pensiero manifestandolo con la massima fermezza, tanto negli scritti quanto negli interventi orali, purché non usi frasi ingiuriose tali da intaccare la dignità e il decoro del collega. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 20 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 20 Maggio 1993
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