L’avvocato che in mancanza di una precisa delimitazione dell’incarico professionale, in un procedimento giurisdizionale, si astenga dallo svolgere l’attività conclusiva, e non ne dia formale comunicazione alla parte assistita, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri dell’intera classe forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Bari, 12 dicembre 1992 – 20 gennaio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Lubrano), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 21 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Gennaio 1994
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