La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, secondo cui la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, né davanti al TAR.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 27 Settembre 2014 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Settembre 2011 (apertura procedim.to)
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