Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Modificazione capo d’incolpazione – Ammissibilità – Deliberazione del consiglio per l’apertura del procedimento disciplinare con un nuovo capo d’incolpazione – Necessità – Sussiste.

È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria, pena la nullità, una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che dovrà essere comunicata all’incolpato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 30 novembre 1995, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 30 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Giugno 1994
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment