La revoca del provvedimento cautelare impugnato non determina, ex se, la cessazione della materia del contendere, ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata (Nel caso di specie, l’estinzione del processo è stata pronunciata solo a seguito della rinuncia al ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 13 Dicembre 2014 (estinzione) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Ottobre 2012 (sospensione cautelare)
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