L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 778 del 16 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 23 Dicembre 2009
0 Comment