Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento fiscale e previdenziale – Solidarietà mutualistica fra gli iscritti agli albi – Obbligo – Sussiste.

L’avvocato che strumentalmente chieda la cancellazione dall’albo e dalla cassa di previdenza, ottenendo la restituzione di tutti i contributi versati e dei relativi interessi, e che, immediatamente dopo, chieda una nuova iscrizione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante in quanto lesivo di quei principi di solidarietà mutualistica, ai quali l’intera previdenza forense è informata (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione per due mesi). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 24 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BONAZZI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 29 Novembre 1995 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 24 Marzo 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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