Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all’Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex D.Lgs. 96/2001, è ordinatorio ed è in ogni caso interrotto nella ipotesi di richiesta di chiarimenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 13 Marzo 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Maggio 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 5073 del 15 Marzo 2016 (respinge)
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