Conformemente allo spirito della normativa comunitaria, in capo ai Consigli dell’Ordine permane una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie trattavasi di domanda di esonero della prova attitudinale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2015, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 13 Marzo 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Maggio 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5073 del 15 Marzo 2016 (respinge)
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