Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Sussiste.

L’avvocato che non adempie agli impegni cambiari assunti pone in essere un comportamento che costituisce illecito disciplinare. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 12 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 28 novembre 1995, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 28 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 12 Aprile 1994
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment