In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Virgilo), SS.UU, sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24282 del 14 Novembre 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 19 Febbraio 2014
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