L’avvocato che trattenga somme incassate quale curatore del fallimento, ometta di consegnare al nuovo curatore tutta la documentazione in suo possesso, e trasmetta con notevole ritardo il rendiconto a cui è obbligato, lede il prestigio dell’intera classe forense ed è soggetto a sanzione disciplinare. (Nella specie è stata inflitta la pena della radiazione dagli albi professionali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 21 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGERINI), sentenza del 28 novembre 1995, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 28 Novembre 1995 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Dicembre 1993 (radiazione)
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