La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a mezzo PEC, inviata al CNF e al COA), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 11 Giugno 2015 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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