Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento – Parcella sproporzionata ed eccessiva – Illecito disciplinare – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia unilateralmente stabilito l’importo del proprio compenso, manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte e alla utilità conseguita dal proprio cliente, e abbia altresì indotto lo stesso cliente, contro la sua volontà, a riconoscere la congruità di tali onorari. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Cagliari del 13 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. SCASELLATI SFORZOLINI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 06 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Novembre 1992
Giurisprudenza CNF

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