La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 6463 del 04 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 26 Settembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22517 del 04 Novembre 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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