Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 17 Ottobre 2012 (censura)
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