La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 30 Dicembre 2015 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 21 Ottobre 2009 (archiviazione)
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