Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13400 del 26 Maggio 2017 (respinge)
0 Comment