La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 1° marzo 2016, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 01 Marzo 2016 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 07 Ottobre 2013 (cancellazione amm.va)
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